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ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE
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Ufficio | SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE |
Descrizione | L’attività di “panificio”, è un’attività artigianale o industriale e pertanto l’impresa deve iscriversi al registro delle imprese (e all’albo degli artigiani se attività artigianale), e non è da ritenersi un’attività commerciale, in quanto può vendere solo i propri prodotti e solamente nei locali di produzione ovvero in locali ad essi adiacenti. All’interno dei panifici è possibile consumare i prodotti della panificazione senza necessità di altro titolo autorizzativo, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Consumo sul posto quindi, ma solo con posate usa e getta e su piani di appoggio. |
| Modalità di presentazione | L'esercizio dell’attività di panificazione è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. |
| Disciplina sanzionatoria | Il comma 4 dell’art. 4 del D.L. n.223/2006 dispone poi che, per lo svolgimento delle attività di panificazione senza rispettare le prescrizioni indicate nello stesso articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00. Con l’applicazione della sanzione amministrativa sarà inoltre possibile applicare la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni (art. 22, comma 2, del d.lgs n. 114/98) ovvero ordinare la chiusura del panificio “nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2 (art. 22, comma 5, del d.lgs n. 114/98). |
| Normativa di riferimento | D.Lgs. 114/98. D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n.248; |
| Referente | SUAP - Sportello Unico Attività Produttive Telefono: 0732/709274 Email: sportello.unico@comune.fabriano.an.it Orario apertura al pubblico: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Martedì - Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 |
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Allegati |  | Autocertificazione antimafia | |  | SCIA PANIFICAZIONE | da utilizzare per comunicare: nuova apertura impianto o apertura per subingresso o trasferimento o trasformazione o variazione generica o cessazione impianto |  | Procura speciale | Da utilizzare in caso di sottoscrizione digitale, invio telematico e domicilio fiscale da parte di un intermediario |
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