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Manifestazioni di sorte locali

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneIl D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 disciplina le manifestazioni di sorte locale quali le lotterie, le tombole, le pesche e i banchi di beneficenza. A livello locale le manifestazioni di sorte che possono essere effettuate sono esclusivamente quelle:
a. promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b. organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a).

I soggetti che intendono svolgere manifestazioni di sorte locale devono ottenere, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione al Sindaco e al Prefetto, il nulla osta da parte dell'Ispettorato dei Monopoli di Stato.

Per lotteria s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione.
La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, se l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non deve essere superiore o pari ad euro 51.645,68, e se i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.
E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.
I premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
All'estrazione deve presenziare un incaricato del Sindaco.

Per pesche o i banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per l' emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,68.
E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.

Per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva.
Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42.
Solo per le tombole organizzate dagli enti morali, dalle associazioni, dai comitati e dalle onlus, è previsto il pagamento di una cauzione a garanzia dell’obbligo della consegna dei premi. La cauzione deve essere corrisposta in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, il cui versamento dovrà essere effettuato mediante le seguenti modalità:
- versamento in contanti presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia;
- fidejussione bancaria/assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
Per avere poi lo svincolo della cauzione l’ente organizzatore, entro trenta giorni dall’estrazione della tombola, dovrà presentare all’incaricato del Sindaco, che ha presenziato alle operazioni di estrazione, la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori.

Modalità di presentazioneOttenuto il nulla-osta preventivo da parte dell'Ispettorato dei Monopoli di Stato, I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni devono presentare apposita comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione devono essere comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
Allegati alla comunicazione:
- per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- per le pesche e i banchi di beneficenza l’indicazione del numero dei biglietti che si intendono emettere ed il relativo prezzo;
- per le tombole, il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi.

Disciplina sanzionatoriaFerma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933:
• l’omessa richiesta del nulla all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato costituisce violazione sanzionata con l’art.113-bis, comma 1, del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.973, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1,032,00 a € 10,329,00;
• lo svolgimento delle manifestazioni di sorte locale, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanzionato dall’art. 39, comma 13 quinquies, del d.l. 30 settembre 2003, n.269, è punito con l'arresto fino ad un anno.

Normativa di riferimentoD.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 ;
D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326;
R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 1939, n. 973.

ReferenteSettore Polizia Municipale
Ten. Castriconi Antonella Tel. 073221610
Ag. Conti Nazzareno Tel. 073221610

Allegati
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