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Comune di Fabriano
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Vendite Straordinarie

UfficioSportello Unico Attività Produttive - Ufficio Commercio
DescrizioneVendite straordinarie (saldi, promozionali, liquidazione)

Vendite straordinarie - Art. 29
1. Le vendite straordinarie, con le quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti sono:
a) le vendite di liquidazione
b) le vendite di fine stagione.
2. Le vendite di cui al comma 1 devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l’esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.
3. Le merci in vendita debbono essere esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.
4. Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.
5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.
6. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
7. E’ vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.
8. E’ vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari.
9. L’esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

Vendite di liquidazione - Art. 30
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le merci o gran parte di esse, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda o dell’unità locale, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le tredici settimane.
2. Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell’inventario presentato al Comune.
3. L’interessato dà comunicazione al Comune dell’inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell’inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l’inventario delle merci poste in liquidazione.
4. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall’interessato e in caso di cessazione di attività provvede d’ufficio all’ordine di chiusura dell’esercizio.
5. Nei casi di trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell’esercizio per un periodo di quindici giorni.
6. Nell’ipotesi di cessazione dell’attività, l’esercente non può richiedere l’apertura per la medesima attività nello stesso locale, se non sono decorsi centottanta giorni dalla data della cessazione medesima.
7. E’ vietato effettuare vendite di liquidazione nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell’attività commerciale e trasferimento di sede.

Vendite di fine stagione - Art. 31
1. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria.

Vendite promozionali - Art. 32
1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall’esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.
1. bis. L’interessato dà comunicazione al Comune dell’inizio della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell’inizio.”.
2. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale.
3. La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita.
4. E’ vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l’arredamento.
5. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all’interno dell’esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l’indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 2 non si applicano al settore alimentare.”.

Modalità di presentazionePer esercitare una delle tipologie di vendita straordinaria necessita presentare al protocollo del Comune, comunicazione su apposito modello riportato in calce:

- almeno cinque giorni prima dell'inizio della vendita di fine stagione e della vendita promozionale

- almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita di liquidazione

Normativa di riferimentoLR n.27/09 - D.G.R. 1597 del 19/11/2012

Per l'anno 2015 le VENDITE DI FINE STAGIONE possono essere effettuate:
- Dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania (5 GENNAIO) fino al 1 MARZO
- Dal primo sabato del mese di luglio (4 LUGLIO) fino al 1 SETTEMBRE.

ReferenteUfficio Disciplina Commercio
Resp. Dott.ssa Maria Pia Pastorelli 0732/709305
Maria Beatrice Ardenti 0732/709226

Orario Ricevimento:Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9.00-13.00
Martedì-Giovedì 15.30-18.00

Allegati
img_20Comunicazione vendita di liquidazioneComunicazione vendita straordinaria di liquidazione
img_21Comunicazione vendita straordinaria per vendita promozionaleComunicazione vendita straordinaria per vendita promozionale