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Comune di Fabriano
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Noleggio senza conducente

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneL'attività di noleggio di veicoli senza conducente si concretizza quando un'azienda (locatore), dietro corrispettivo, mette a disposizione del cliente (locatario), per le esigenze di quest'ultimo un veicolo. Si individuano per veicoli quelli definiti dall'art. 46 del Codice della Strada e classificati dall'art. 47 dello stesso Codice della Strada.Tuttavia fra i veicoli muniti di carta di circolazione possono essere adibiti a noleggio (locazione senza conducente come da dicitura del Codice della Strada) solo quelli previsti dall'art. 84 del Codice della Strada. Pertanto varie tipologie di veicoli possono essere adibiti a noleggio quali ad esempio biciclette, autovetture, veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, veicoli ad uso speciale ed adibiti al trasporto di cose, ecc. L'attività di noleggio senza conducente può essere svolta in modalità esclusiva o come attività accessoria (es. carrozzerie o officine che forniscono auto di cortesia).Gli esercenti il noleggio di veicoli senza conducente hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche. Tali modalità e il modello di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Modalità di presentazioneL'esercizio dell’attività di noleggio senza conducente è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, al Comune in cui e' la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio e' presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la SCIA.Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Prefetto.L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Disciplina sanzionatoriaIl Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi rivisti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Normativa di riferimentoD.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) art. 82 e seguentiD.M. 16 febbraio1982.

ReferenteDott. Otello Bernacconi
Telefono: 0732/709332
Email: o.bernacconi@comune.fabriano.an.it

Orario apertura al pubblico:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Martedì - Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00

Allegati
img_20NSC01 - SCIA Noleggio senza conducente
img_21NSC02 - COMUNICAZIONE Noleggio senza conducentecancellazione, aggiornamento veicoli
img_22NSC03 - COMUNICAZIONE noleggio senza conducentecessazione noleggio
img_23Procura Speciale