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ATTIVITA' DI ACCONCIATORE (EX PARRUCCHIERE E BARBIERE)
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Ufficio | SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE |
Descrizione | L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, nonché prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
Norme transitorie per l’attività di “barbiere” Ai sensi dell’art. 6 comma 3 della Legge 17 agosto 2005, n. 174, le autorizzazioni comunali rilasciate prima dell’entrata in vigore della citata legge per l’esercizio dell’attività di parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi dell’art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, si intendono di diritto valide per l’esercizio dell’attività di “acconciatore”. Ai soggetti in possesso di qualificazione e di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di “barbiere” è consentita la prosecuzione dell’attività. A coloro che hanno esercitato l’attività di “barbiere” è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
Commercio prodotti inerenti la prosecuzione dell'attività. Alle imprese esercenti l’attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. |
| Modalità di presentazione | L’esercizio delle attività di “acconciatore” e di “estetista” è soggetto alla presentazione una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 e successive modificazioni, previo possesso dei requisiti di qualificazione professionale e della conformità dei locali ai requisiti urbanistico- edilizi ed igienico-sanitari e, per l’attività di estetista, anche delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento dell’attività. |
| Normativa di riferimento | Legge 17/8/2005, n. 174 Legge 2 aprile 2007, n. 40 Legge Regionale 20 novembre 2007, n. 17 Legge Regionale 29 aprile 2011, n. 7 |
| Referente | SUAP - Sportello Unico Attività Produttive Telefono: 0732/709274 Email: sportello.unico@comune.fabriano.an.it Orario apertura al pubblico: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Martedì - Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 |
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Allegati |  | SCIA | da utilizzare per comunicare: nuova apertura esercizio, apertura per subingresso, trasferimento sede operativa, modifica dei locali e/o apparecchiature, variazione generica, cessazione attività |  | Accettazione nomina Responsabile Tecnico | |  | Autocertificazione antimafia | |  | ALLEGATO ACCONCIATORE | autocertificazione requisiti igienico sanitari |  | Procura speciale | Da utilizzare in caso di sottoscrizione digitale, invio telematico e domicilio fiscale da parte di un intermediario |
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