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Comune di Fabriano
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AA01 - Agenzia d’affari

UfficioPM
DescrizionePer Agenzia d'Affari si intende l'impresa che effettua con il carattere della professionalità e a scopo di lucro, una attività di intermediazione per l'assunzione di affari altrui e la conseguente trattazione prestandone l'opera a chiunque ne faccia richiesta (art. 205 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) con esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette ad una specifica disciplina di settore come ad esempio agenzie disbrigo pratiche automobilistiche, di viaggio, immobiliari.
E’ importante quindi sottolineare che '' l’agenzia di affari'' si configura solo:
• quando l’attività è svolta in forma continuativa e imprenditoriale, e quindi, per il disposto dell’art.2082 del c.c., quando trattasi di un’attività ''economica'' organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi e quindi con finalità di lucro;
• quando l’attività è ''caratterizzata da un'organizzazione oggettiva che dia alla stessa l'impronta di una certa continuità e pubblicità'' (Cass.Pen., Sez. III, sent. n. 6104 del 19 giugno1985);
• quando la prestazione d’opera è offerta a favore di chiunque ne faccia richiesta.
Con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sono state trasferite al Comune le competenze concernenti le agenzie d'affari di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S; non sono di competenza del Comune le agenzie d’affari relative all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni.
Ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. è ammessa la rappresentanza.
Ai sensi dell'art. 120 del T.U.L.P.S. gli esercenti delle agenzie sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari e tenere permanentemente affissa nei locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tariffa nè compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite di carta d'identità o altro documento fornito di fotografia proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Il registro deve indicare di seguito e senza spazi in bianco il nome e cognome e domicilio del mittente, la data e la natura della commissione, l'onorario pattuito e l'esito dell'operazione; deve essere conservato dall'esercente per un quinquennio a partire dalla data di chiusura e a disposizione degli organi di controllo.

Modalità di presentazioneL'apertura e il trasferimento di sede di un’agenzia di affari di cui all’art. 115 TULPS è subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune.
L’attività oggetto della comunicazione può essere iniziata dalla data della presentazione all’Amministrazione competente. La comunicazione dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.
La comunicazione verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Allegati alla comunicazione
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare o dei soci o di chi è tenuto a rendere e sottoscrivere le dichiarazioni;
2. Autocertificazione possesso dei requisiti morali - antimafia dell’amministratore, del titolare o dei soci (Allegato A);
3. Autocertificazione possesso dei requisiti morali – T.U.L.P.S. dell’amministratore, del titolare o dei soci (Allegato B);
4. Copia del contratto di disponibilità dei locali regolarmente registrato oppure copia dell’atto di proprietà;
5. Piantina planimetrica dei locali firmata da un tecnico regolarmente iscritto all'albo professionale;
6. Copia della tabella delle tariffe datata e firmata (l’originale sarà esposto in bollo all’interno dei locali dell’agenzia);

Disciplina sanzionatoriaR.D. 18 giugno 1931, n. 773 - ''Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza'';

Normativa di riferimentoR.D. 18 giugno 1931, n. 773 - ''Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza'';
R.D. 6 giugno 1940, n. 635 - ''Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza''.

ReferenteSettore Polizia Municipale
Ten. Castriconi Antonella Tel. 073221610
Ag. Conti Nazzareno Tel. 073221610

Allegati
img_20comunicazioneinizio attività Agenzia d'affari
img_21AA02 - comunicazione cessazione - sospensionecomunicazione cessazione - sospensione
img_22Procura Speciale